Art. 8.
(Collaborazioni).

      1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle isole minori, è previsto il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati, con i quali sono stipulate apposite intese.
      2. I rappresentanti degli enti di cui al comma 1 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le isole minori.
      3. Le banche e gli istituti di credito collaborano all'individuazione degli obiettivi e alla valutazione del rapporto costi-benefìci degli interventi da inserire nel programma di cui all'articolo 5, comma 3, e, in attuazione del ruolo innovativo ad essi attribuito nel campo dello sviluppo economico, si fanno promotori della stipulazione di appositi accordi finalizzati alla costituzione di specifiche «banche del territorio» nelle isole minori.